Si può sposare di domenica
Celebrazione del Sacramento del Matrimonio
nella Domenica e nei giorni festivi di precetto
Prot. n. 89/02/E
* Negli anni passati altre volte la riflessione comunitaria si è fermata su questo argomento senza pervenire ad alcuna decisione da parte dei miei predecessori.
* Essendo stato sollecitato da alcuni parroci ad emanare disposizioni precise, ho voluto ascoltare in merito il Consiglio Presbiterale che ha dedicato ampio tempo all’argomento, sì che praticamente – in fraterno dialogo – tutti hanno espresso il loro pensiero, con ricchezza di argomenti dottrinali e pastorali.
* Tutti hanno convenuto unanimemente sulla centralità della domenica, giorno del Signore, giorno della Chiesa, giorno della Comunità e sul fatto che è giorno privilegiato della parrocchia quale luogo, anche fisico, a cui la comunità dei fedeli fa costante riferimento.
* Nonostante questa unanimità di principio, non è emerso un orientamento pastorale concreto in proposito.
Alla luce, pertanto, delle indicazioni dei Documenti del Magistero e precisamente, della Lettera Apostolica, Novo millennio ineunte (nn° 35-36); dell’Istruzione della Congregazione del Culto divino e dei Sacramenti, Rito del Matrimonio (Ench. Vat./3, n. 875); del Direttorio di pastorale familiare per la Chiesa italiana (n° 74); degli Orientamenti pastorali dell’Episcopato italiano, Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia (n° 47). in virtù della mia potestà ordinaria, ritengo opportuno promulgare il seguente
DECRETO
1. Dispongo che questo decreto entri in vigore lunedì primo settembre 2003 e che, dalla data di promulgazione alla data di entrata in vigore, sia fatto conoscere ai fedeli perché non abbiano a subire alcun danno.
2. Il Rito del matrimonio in giorno di domenica o festivo di precetto, a partire dalla sera del sabato o della vigilia, è consentito alle seguenti condizioni:
a. Il Rito del matrimonio si può celebrare solo durante una delle messe di orario. In Avvento, in Quaresima o in altri giorni a carattere penitenziale, si tenga conto delle caratteristiche proprie di questi tempi liturgici (Cfr. Rituale romano del sacramento del matrimonio, Introduzione, n. 13; Rito della celebrazione del matrimonio, 2ª ed. n. 32).
b. Il Rito del matrimonio venga celebrato nelle Chiese parrocchiali. Può essere celebrato anche in una chiesa destinata al culto pubblico ma solo durante la messa di orario che abitualmente si celebra in questa chiesa nei giorni di domenica e festivi. Sono proibite, pertanto, le celebrazioni nuziali in momenti diversi da quelli delle messe di orario.
c. La messa, il colore dei paramenti e le relative letture devono essere quelle della domenica o della festività liturgica, non della messa rituale del matrimonio. Solo la seconda lettura, quando non ricorra una solennità, può essere sostituita con una lettura scelta dal Lezionario per la messa rituale degli sposi.
d. L’omelia deve essere rivolta, come doveroso, alla comunità dei fedeli e trattare i contenuti proposti dai testi del giorno. È consentito un pensiero omiletico per gli sposi nel contesto dell’omelia per tutti i fedeli.
Non si ometta mai la solenne benedizione sopra la sposa e lo sposo dopo la preghiera del “Padre nostro”. La benedizione finale può essere quella prevista per gli sposi.
3. Ogni Parroco resta libero di non consentire matrimoni domenicali e festivi nella sua parrocchia, a condizione che la regola valga per tutti senza eccezioni e anche nelle eventuali chiese destinate al culto pubblico, salvo il caso specifico previsto al punto b. Ovviamente, nei giorni feriali resta la libertà di celebrare i matrimoni fuori delle messe di orario.
Dalla Sede vescovile lì 29 dicembre 2002,
Festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe.
+ Luciano Bux
Vescovo
Sac. Ermenegildo Albanese
Cancelliere vescovile
Fonte:https://www.google.com/search?q=oggi+sposano+anche+di+domenica%3F&oq=oggi+sposano+anche+di+domenica%3F&aqs=chrome..69i57j33.10639j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8